Il Decreto Rilancio riconosce un superbonus del 110% per la realizzazione di interventi
per il risparmio energetico e per la riduzione del rischio sismico dell’edificio.
Gli interventi vanno svolti tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 su qualsiasi tipologia di
immobile abitativo, anche se si tratta di seconda casa.
Il superbonus potrà essere utilizzato come detrazione fiscale in 5 anni oppure come sconto
in fattura o cessione del credito.
Detrazione al 110% per interventi di risparmio energetico
LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO TRAINANTI:
1. Cappotto termico in condominio e in case singole
Interventi di isolamento termico per oltre il 25% della superficie.
Ottenimento di un miglioramento di almeno due classi energetiche (dimostrazione da fornire attraverso APE).
2. Caldaie a condensazione, caldaie a pompa di calore,
fotovoltaico, microcogenerazione, in condominio
Per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti
con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A.
3. Caldaie a pompa di calore anche ibridi o geotermici,
fotovoltaico, microcogenerazione, in case singole
Per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione.
Detrazione 110% per altre tipologie di risparmio
energetico
È applicabile anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico
già agevolati dall’ecobonus, ad esempio, la sostituzione di infissi e finestre nei limiti di spesa già vigenti per ciascun intervento, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti.
Detrazione 110% per gli interventi antisismici
Applicabile ai lavori di messa in sicurezza statica delle parti strutturali
degli edifici, che determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore oppure a due classi di rischio inferiori.
Anche per le spese di acquisto di edifici antisismici realizzati mediante demolizione e ricostruzione in zona sismica 1, 2 e 3, l'aliquota della detrazione sale al 110%.
INTERVENTI CONNESSI ALLE TIPOLOGIE TRAINANTI
Beneficiano del 110% di detrazione anche i seguenti interventi purché
congiunti ad uno dei principali relativi al risparmio energetico o agli interventi antisismici:
a. impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, fino ad
un massimo di spesa di 48.000 euro;
b. sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici;
c. infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
SCONTO IN FATTURA E CESSIONE DEL CREDITO
Si può beneficiare dell’importo del superbonus in modo diverso dalla
detrazione fiscale sulla dichiarazione dei redditi:
• con lo sconto sul corrispettivo fino ad un importo massimo pari al dovuto.
L'impresa che ha effettuato gli interventi potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile successivamente ad altri soggetti, comprese banche e altri intermediari finanziari;
• con il credito di imposta, con facoltà di successiva cessione a terzi, comprese banche e altri intermediari finanziari.
*L’opzione dello sconto/cessione del credito si può scegliere anche come alternativa al bonus ristrutturazioni
(detrazione al 50%) e al bonus facciate (detrazione al 90%) per tinteggiatura, pulitura o rifacimento delle facciate.
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monitoraggio dell’esecuzione e del rispetto dei protocolli di qualità.