Credito d'Imposta
Formazione 4.0

ANNO 2020 - Modificato dalla Legge di Bilancio 2020

GUIDA AL CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI NELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE SU MATERIE FINALIZZATE ALLA TRASFORMAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE

A cosa serve
La misura è volta a stimolare gli investimenti delle imprese nella formazione del personale sulle materie aventi ad oggetto le tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale.
 
Quali vantaggi
Il credito d’imposta in percentuale delle spese relative al personale dipendente impegnato nelle attività di formazione ammissibili, limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione. In particolare, è riconosciuto in misura del:
• 50% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 300.000 per le piccole imprese
• 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000 per le medie imprese
• 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000 per le grandi imprese.
La misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.
Sono ammissibili al credito d'imposta anche le eventuali spese relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell'allegato A della legge n. 205 del 2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili, nel limite del 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili.
 
A chi si rivolge
Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
 
Come si accede
Il credito si applica alle spese di formazione sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
Sussistono obblighi di documentazione contabile certificata.
Sussiste l'obbligo di conservazione di una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte.
Le imprese che intendono fruire dell’agevolazione sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione saranno stabiliti con apposito decreto direttoriale. La comunicazione è richiesta al solo fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.

BENEFICIARI:
L'ambito soggettivo viene individuato nelle imprese, indipendentemente dalla loro forma giuridica e dal settore economico di appartenenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. Sono pertanto comprese anche le  persone fisiche che esercitano un'attività in regime forfettario, le imprese agricole e le imprese individuali assoggettate all'IRI.
AMBITO TERRITORIALE:
Intero territorio Nazionale
TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE:
I benefici previsti dal credito d'imposta sono in misura percentuale relativamente alle spese sostenute:

- 50% spese ammissibili per le piccole imprese (limite 300.000€).
- 40% spese ammissibili per le medie imprese (limite 250.000€).
- 30% spese ammissibili per le grandi imprese (limite 250.000€).

È previsto un aumento al 60%, per tutte le imprese che hanno coinvolto, in processi di formazione aziendale quei lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati (decreto Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 17/10/2017).
ATTIVITÀ AMMISSIBILI:
Sono ammissibili al credito d'imposta solo le attivita' di formazione svolte per  acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale  Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber  security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di  visualizzazione e realta' aumentata, robotica avanzata e collaborativa,  interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e  delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli  ambiti elencati nell'allegato A, ovvero:

vendita e marketing: attività formative relative ad acquisti, commercio al dettaglio, commercio all'ingrosso, gestione del magazzino, servizi ai consumatori, stoccaggio,
tecniche di dimostrazione, marketing, nicerca di mercato;
informatica: attività di analisi di sistemi informatici, elaborazione elettronica dei dati, formazione degli amministratori di rete, linguaggi di programmazione,  progettazione di sistemi informatici, programmazione informatica, sistemi operativi,  software per lo sviluppo e la gestione di beni strumentali oggetto dell'allegato A L.  232/2016 e software oggetto dell'allegato B L. 232/2016;
tecniche e tecnologie di produzione: attività relative ad 88 settori merceologici, da quelli più tradizionali a quelli piu innovativi (cfr. Allegato A L. 205/2017).
SPESE AMMISSIBILI:
a) Le spese relative al personale dipendente (inclusi i titolari di contratto di apprendistato) impegnato con il ruolo di discente nelle attività formative ammissibili. In questo caso le spese ammissibili corrispondono all'intero costo  aziendale sostenuto per le ore/giornate di formazione;

b) le spese relative al personale dipendente impegnato con il ruolo di docente o tutor nelle attività formative ammissibili. In questo caso le spese ammissibili non  possono eccedere Il 30% della retribuzione complessiva annua del dipendente.

È prevista infine la possibilità di inserire fra le spese anche quelle di certificazione contabile, ma solo nel caso in cui l'impresa non sia soggetta a revisione legale deli conti e non abbia collegio sindacale, ed entro il limite massimo di € 5.000.
SOGGETTI ABILITATI EROGAZIONE:
Possono erogare la formazione “industria 4.0” i seguenti soggetti:
• Soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa;
• Università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate;
• Soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il Reg. CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001;
• Soggetti in possesso della certificazione ISO 9001:2000 settore EA 37;
• Personale dipendente;
• Istituti tecnici superiori (L. 160/2019 art. 1 comma 213).
MODALITÀ DI FRUIZIONE:
Il credito è utilizzato esclusivamente in compensazione nel modello F24, in via esclusivamente telematica all'Agenzia delle Entrate, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili,  successivamente alla Certificazione dei Costi effettivamente sostenuti.

E necessario redigere e conservare una Relazione Tecnica (rit. MISE DM 04 Maggio 2018) che illustri le finalità, le modalità organizzative, i contenuti e i risultati delle attività di formazione svolte, unitamente alla documentazione contabile e  amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, nonche i registri nominativi.
CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI:
• È cumulabile con altri contributi 0 altre agevolazioni, purchè le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente.
• Non è un aiuto di stato concesso in "De Minimis".
• Non concorre alla formazione del reddito di impresa nè alla base imponibile IRAP. 

Nel dettaglio forniamo i seguenti servizi:

- Strutturazione di un piano di formazione in tecnologie abilitanti per la trasformazione tecnologica e digitale e selezione di docenti competenti.

- Elaborazione della Relazione Tecnica necessaria ai fini dell’ottenimento delle agevolazioni 

- Rendicontazione delle spese sostenute ai fini della fruizione dei benefici concessi

I nostri consulenti sono a disposizione per fornire la necessaria consulenza tecnico/normativa per valutazione di un piano formativo abilitante 4.0, computazione ed assoluzione adempimenti documentali.

CONSULENZA GRATUITA SENZA IMPEGNO